Legge

Firmato l’atto sulla Fondazione Famiglia

9 Febbraio 2023
Legge, News

Firmato l’atto sulla Fondazione Famiglia

La legge regola l’organizzazione e il funzionamento della fondazione di famiglia, compresi i diritti e gli obblighi del fondatore e dei beneficiari. L’obiettivo fondamentale della legge è quello di rafforzare gli strumenti giuridici per i processi di successione, aggiungendo l’istituto della fondazione di famiglia all’ordinamento giuridico come entità per l’accumulo del patrimonio familiare e consentendo di conservarlo nel Paese per molte generazioni. La fondazione di famiglia mira anche a soddisfare le esigenze dei beneficiari, che in linea di principio saranno i membri della famiglia del fondatore, anche se possono essere altri individui ed entità (il beneficiario può essere il fondatore stesso o altri individui, così come un’organizzazione di pubblica utilità).

Chi può costituire una Fondazione di famiglia?

Solo una persona fisica con piena capacità giuridica che dona un patrimonio specifico a una fondazione di famiglia potrà essere un finanziatore. Una fondazione di famiglia potrà essere costituita da più di una persona, anche non imparentata. Potrà essere costituita con un atto di fondazione o con un testamento, redatto sotto forma di atto notarile. Una fondazione costituita per testamento potrà avere un solo fondatore.

La fondazione di famiglia avrà l’obbligo di fornire benefici al beneficiario, ossia di trasferire beni, compresi contanti, proprietà o diritti, al beneficiario o di darli al beneficiario perché li utilizzi secondo la volontà del fondatore. In particolare, questo potrà coprire le spese di vita o di istruzione del beneficiario o, nel caso di un beneficiario che sia un’organizzazione di pubblica utilità, sostenere le sue attività di pubblica utilità. Il beneficiario potrà anche ricevere componenti del patrimonio della fondazione al momento del suo scioglimento.

La fondazione di famiglia acquisirà personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle fondazioni di famiglia, tenuto dal Tribunale distrettuale di Piotrków Trybunalski. Una fondazione di famiglia in forma organizzativa viene istituita con la stesura di un atto costitutivo o con la promulgazione di un testamento. Se la fondazione di famiglia non viene iscritta nel registro delle fondazioni di famiglia entro sei mesi dalla data di redazione dell’atto costitutivo o della promulgazione del testamento, o se una decisione del tribunale che rifiuta la registrazione della fondazione diventa definitiva, la fondazione di famiglia in organizzazione si scioglie per legge.

Il patrimonio della fondazione di famiglia creato dalla dotazione del fondatore costituirà il fondo di fondazione, il cui valore non potrà essere inferiore a 100.000 PLN. Tale fondo dovrà essere interamente conferito prima dell’iscrizione della fondazione nel registro delle fondazioni di famiglia, ad eccezione delle fondazioni istituite per testamento, nel cui caso dovrà essere conferito al più tardi entro 2 anni dalla registrazione della fondazione. Al momento dell’apporto di beni a una fondazione di famiglia per coprire il fondo iniziale, il fondatore farà un inventario dei beni per iscritto. L’inventario dei beni includerà informazioni sulle proporzioni attuali di tali beni attribuibili a ciascun fondatore e alla fondazione di famiglia.

La fondazione di famiglia potrà svolgere attività economiche solo all’interno di un ambito di attività rigorosamente definito, che comprende attività quali: la cessione di beni, nella misura in cui i beni non siano stati acquisiti esclusivamente per un’ulteriore cessione; la locazione, l’affitto o la messa a disposizione di beni per l’uso su qualsiasi altra base; l’adesione e la partecipazione a società commerciali, fondi di investimento, cooperative ed entità di natura simile; la concessione di prestiti a entità selezionate; la realizzazione di attività agricole o forestali.

La fondazione di famiglia funzionerà sulla base dello statuto. Lo Statuto richiederà la forma di atto notarile a pena di nullità. Gli organi della fondazione di famiglia saranno il consiglio di amministrazione, il consiglio di sorveglianza e l’assemblea dei beneficiari. Di regola, le deliberazioni degli organi della fondazione saranno prese a maggioranza assoluta di voti ed ogni componente avrà diritto ad un voto. Le votazioni saranno libere, con la possibilità di disporre il voto segreto, in particolare per quanto riguarda il personale e le questioni personali.

L’organo di governo della fondazione di famiglia sarà il consiglio. Il consiglio di amministrazione sarà un organo unico o pluripersonale. L’atto prevede un mandato di tre anni per un membro del consiglio di amministrazione, tuttavia lo statuto può prevedere diversamente. Di norma, l’organo facoltativo di una fondazione di famiglia sarà il consiglio di sorveglianza. L’obbligo di nominare un consiglio di sorveglianza sorgerà quando il numero dei beneficiari supererà le 25 persone. Il compito del consiglio di sorveglianza sarà quello di vigilare sull’attività del consiglio di amministrazione in termini di rispetto della legge e degli atti vigenti nella fondazione di famiglia. Al consiglio di sorveglianza si applicheranno analogamente le disposizioni sulla nomina del consiglio di amministrazione, fermo restando che la durata in carica di un membro del consiglio sarà di cinque anni. All’assemblea dei beneficiari può partecipare un beneficiario cui sia stato riconosciuto dallo statuto il diritto di partecipare all’assemblea. Compito dell’assemblea dei beneficiari sarà quello di deliberare su materie specifiche rigorosamente definite nell’atto o nello statuto, come l’integrazione della composizione dei singoli organi di una fondazione di famiglia e l’approvazione del bilancio.

Il fondatore, beneficiario o membro dell’organo direttivo della fondazione di famiglia potrà intentare un’azione contro la fondazione per l’abrogazione o l’invalidità di una delibera dei suoi organi direttivi contraria al suo statuto, scopo o legge.

La fondazione di famiglia sarà responsabile in solido con il fondatore per i suoi obblighi sorti prima della costituzione della fondazione di famiglia. La fondazione di famiglia potrà essere responsabile delle obbligazioni alimentari del fondatore che sorgono sia prima che dopo la costituzione della fondazione di famiglia, quando l’esecuzione contro i suoi beni è inefficace. Saranno soddisfatti in primo luogo i crediti delle persone nei confronti delle quali il fondatore è tenuto al mantenimento, indipendentemente dal fatto che siano beneficiari.

La legge specifica i meccanismi per la cessazione dell’attività di una fondazione di famiglia e la sua liquidazione, analogamente alle soluzioni note nel diritto societario. La fondazione di famiglia sarà sciolta se le autorità competenti della fondazione di famiglia adotteranno una delibera pertinente al riguardo. In casi eccezionali, la fondazione di famiglia può essere sciolta dal tribunale.

Modifiche di altri atti in relazione all’introduzione della Fondazione Famiglia

La legge introduce modifiche alla legge – codice civile. Il codice civile specifica che una fondazione di famiglia stabilita in un testamento può essere un erede. È stato inoltre integrato il catalogo delle fonti per soddisfare il legittimo – con un beneficio da una fondazione di famiglia e beni ricevuti in relazione allo scioglimento di una fondazione di famiglia. L’obbligo di aggiungere all’eredità nel calcolo del legittimo anche il fondo di fondazione di una fondazione di famiglia apportato dal testatore, se la fondazione non è stabilita nel testamento, e la proprietà in relazione allo scioglimento della fondazione di famiglia – per l’importo non superiore al fondo di fondazione della fondazione di famiglia apportato dal testatore. Le regole introdotte in proposito sono analoghe a quelle attualmente applicate nel campo dell’aggiunta di donazioni all’eredità – così, ad esempio, nel calcolo del legittimo, il fondo di fondazione di una fondazione di famiglia ha contribuito più di dieci anni fa, contando a ritroso dal apertura dell’eredità, non saranno aggiunti all’eredità (a meno che la famiglia non sia l’erede), né i beni in relazione allo scioglimento della fondazione di famiglia ricevuti da persone che non sono eredi o che non hanno diritto a una quota di riserva superiore a dieci anni fa, contando indietro dall’apertura dell’eredità. E’ stata inoltre deliberata la possibilità di rinunciare (in tutto o in parte) al diritto all’azione di riserva ed è stata introdotta la possibilità di rateizzarla, differire la data di pagamento ed anche ridurre l’importo della quota di riserva.

La legge introduce anche modifiche ai seguenti atti:

  1. del 28 luglio 1983 sull’imposta di successione e donazione,
  2. del 15 febbraio 1992 sull’imposta sul reddito delle società (di seguito – “Legge CIT”),
  3. del 26 luglio 1991 sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (di seguito – la “Legge PIT”).

La legge del 28 luglio 1983 sull’imposta sulle successioni e sulle donazioni introduce un’esenzione dall’imposta sulle successioni e sulle donazioni per l’acquisizione da parte di persone fisiche beneficiarie (compresi i fondatori) della proprietà di cose o diritti patrimoniali oggetto di un beneficio ricevuto da un fondazione di famiglia nell’organizzazione) e costituente proprietà ricevuta in relazione al loro scioglimento.

Il PIT Act introduce esenzioni fiscali per i redditi conseguiti dal fondatore, nonché da una persona che è la persona più vicina al fondatore, classificata come il cosiddetto “gruppo zero” sulla base delle disposizioni in materia di imposta di successione e donazione, in relazione ai beni ricevuti o messi a disposizione in occasione dello scioglimento di una fondazione di famiglia. Inoltre, il beneficiario di una fondazione familiare avrà diritto a un’esenzione fiscale nell’ambito dei benefici ricevuti dalla fondazione – se il beneficiario è il fondatore o una persona che è in relazione con il fondatore una persona classificata come sopra ” gruppo zero”. L’esenzione sarà concessa nella parte corrispondente alla proporzione in cui i beni conferiti alla fondazione sono di pertinenza del fondatore. Per quanto non coperto dall’esenzione, si applicherà un’aliquota forfetaria del 15%.

La fondazione di famiglia sarà un contribuente dell’imposta sul reddito delle società. La legge CIT specificherà che le disposizioni della presente legge si applicheranno anche alle fondazioni familiari nell’organizzazione e alle società in nome collettivo con almeno una fondazione familiare come partner. Le fondazioni familiari saranno, di norma, soggette all’esenzione dall’imposta sul reddito delle società. Tuttavia, l’esenzione non si applicherà all’imposta sul reddito sui benefici trasferiti o messi a disposizione da una fondazione di famiglia, direttamente o indirettamente, versati da una fondazione di famiglia a un beneficiario (incluso un fondatore che è anche un beneficiario) e ai beni in relazione allo scioglimento di una fondazione di famiglia. A questo proposito si applicherà un’aliquota fiscale del 15%. I redditi derivanti dalle attività commerciali della fondazione al di fuori dell’ambito consentito dalla legge saranno tassati all’aliquota del 25%. La fondazione di famiglia sarà inoltre tenuta a pagare l’imposta sui redditi da fabbricati.

La legge introduce anche modifiche alla legge del 29 agosto 1997 – Ordinanza fiscale (di seguito – “op”), in particolare introducendo il principio della responsabilità solidale della fondazione di famiglia e del fondatore per gli arretrati fiscali del fondatore sorti prima della costituzione della fondazione di famiglia. Principi analoghi saranno applicati alla responsabilità per arretrati nel pagamento dei contributi previdenziali – a tal fine, la legge modifica la legge del 13 ottobre 1998 sul sistema di previdenza sociale).

La legge modifica la legge dell’11 aprile 2003 sulla configurazione del sistema agricolo, liberalizzando le restrizioni previste dalla presente legge applicate al commercio di immobili agricoli nel caso di commercio effettuato con la partecipazione di una fondazione di famiglia.

La legge modifica la legge del 13 luglio 2006 sulla protezione dei crediti dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro, inclusa una fondazione di famiglia tra entità che non possono essere considerate datori di lavoro insolventi ai sensi della presente legge.

La legge introduce anche modifiche alla legge del 1 marzo 2018 sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, includendo le fondazioni familiari nelle definizioni di trust e beneficiario effettivo.

Entrata in vigore delle disposizioni della legge

La legge contiene disposizioni transitorie e di adeguamento. In particolare, prevedono l’istituzione di un registro delle fondazioni di famiglia e la determinazione delle regole per l’adempimento dei requisiti della legge da parte degli enti attualmente iscritti nel registro nazionale del tribunale con la denominazione di “fondazione di famiglia”.

La legge entrerà in vigore tre mesi dopo la sua promulgazione.

fonte: comunicato stampa sulla legge del 26 gennaio 2023 su una fondazione familiare (president.pl)